LAVORO – parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro – differenze fondata su età – contratto collettivo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Corte di giustizia, II Sezione – 7 giugno Oberlandesgericht Innsbruck — Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH/Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH (C-132/11)
La Corte di Giustizia ha ritenuto non in contrasto con l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e, in particolare relativamente alla nozione di discriminazione, una disposizione di un contratto collettivo che considerava idonea, ai fini dell'inquadramento nelle categorie lavorative, solo l'esperienza maturata presso la società di un gruppo (nella specie compagnia aerea) escludendo altra identica maturata presso diversa impresa appartenente allo stesso gruppo. La Corte, pur consapevole che siffatta clausola potrebbe comportare una differenza di trattamento in funzione della data di assunzione, ha però motivato nel senso che detta differenza non è, direttamente o indirettamente, fondata sull’età, né su un evento legato all’età. Domanda di pronuncia pregiudiziale – ferie annuali retribuite – obbligo del giudice nazionale di disposizioni nazionali contrarie al diritto dell’Unione – Direttiva 2003/88/CE
Corte di Giustizia Grande sezione – 24 gennaio 2012 Maribel Dominguez c. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre (C-282/10)
Secondo la Corte, l’art. 7 par. 1l della direttiva 2003/88/CE, contrasta con una disposizione nazionale che prevede il diritto alle ferie annuali retribuite subordinato ad un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni (o di un mese) durante il periodo di riferimento. Tale articolo non osta, invece, ad una disposizione nazionale che disciplina, a seconda della causa dell’assenza del lavoratore in congedo malattia, una durata diversa delle ferie annuali retribuite purché detta durata, in ogni caso, non sia inferiore al periodo minimo di quattro settimane garantito dalla direttiva.
Contratti di lavoro successivi a tempo determinato – rinnovo per ragioni obiettive – necessità permanente o ricorrente di personale sostitutivo
Corte di Giustizia Grande sezione – 26 gennaio 2012 Bianca Kücük c Land Nordrhein- Westfalen (C-586/10)
La Corte di Giustizia ha stabilito che l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, per esigenze sostitutive, può essere legittimo anche se tali esigenze risultano ricorrenti. A tal proposito, la Corte ha dichiarato che non si può escludere, in linea di principio, che i contratti a termine stipulati per dette necessità siano contrari al diritto comunitario; nello specifico, il solo fatto che un datore di lavoro sia obbligato a ricorrere a sostituzioni temporanee in modo ricorrente – se non addirittura permanente – non comporta necessariamente l’assenza di una ragione obiettiva, né tantomeno la sussistenza di un abuso. La valutazione delle ragioni poste a sostegno dei rinnovi potrà essere effettuata sulla base di diversi elementi, quali le dimensioni dell’impresa o dell’ente interessato, la composizione del personale e il numero e la durata complessiva dei contratti a tempo determinato conclusi in passato con il medesimo datore di lavoro.
Doppia contribuzione – disposizioni di interpretazione autentica - retroattività – soci lavoratori – amministratore e sindaco di società – gestione separata
Corte Costituzionale – 26 gennaio 2012 n. 15
La Corte Costituzione ha dichiarato la legittimità costituzionale alla norma di interpretazione autentica, introdotta dal D.L. 78/2010, in ordine all’obbligo della doppia contribuzione quando il socio lavoratore ricopre anche il ruolo di amministratore nella stessa società, e dunque ha il vincolo della doppia iscrizione e contribuzione alle due gestioni previdenziali per il lavoro prestato in qualità di socio, e alla gestione separata, per il compenso percepito in qualità di amministratore. Secondo la Corte l’art 12, comma 11 del D.L. 78/2010, non viola gli artt. 3 e 117 della Costituzione né l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La CEDU non ha mai espresso il principio del divieto assoluto di interventi legislativi retroattivi, ma, in alcuni casi, ha ritenuto legittimo l'intervento del legislatore che, per porre rimedio a una imperfezione tecnica della legge interpretata, aveva inteso, con legge retroattiva, ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore stesso.
Lavoro - conversione del contratto a tempo determinato – conformità disposizioni CEDU – violazione diritti fondamentali
Corte Costituzionale – 9 novembre 2011 n. 303
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 303 ha ritenuto compatibili con l’art. 6 CEDU le nuove disposizioni dalla portata retroattiva volte a regolare, in materia civile, diritti già risultanti da leggi in vigore. La innovativa disciplina in questione è di carattere generale e dunque essa non favorisce selettivamente lo Stato o altro ente pubblico (o in mano pubblica), perché le controversie su cui essa è destinata ad incidere non hanno specificamente ad oggetto i rapporti di lavoro precario alle dipendenze di soggetti pubblici, ma tutti i rapporti di lavoro subordinato a termine. Inoltre sussistono in ogni caso, con riferimento alla giurisprudenza della CEDU, motivi per giustificare un intervento del legislatore con efficacia retroattiva. I "motivi imperativi d’interesse generale", in questa sede rilevanti, e le ragioni di utilità generale possono essere nella specie ricondotte all’avvertita esigenza di una tutela economica dei lavoratori a tempo determinato più adeguata al bisogno di certezza dei rapporti giuridici tra tutte le parti coinvolte nei processi produttivi, anche al fine di superare le inevitabili divergenze applicative cui aveva dato luogo il sistema previgente. Per la Corte non è, dunque, sostenibile che la retroattività degli effetti dell’art. 32, commi 5 e 6, della legge n. 183 del 2010 – come disposta dal successivo comma 7 – abbia prodotto un’ingerenza illecita del legislatore nell’amministrazione della giustizia, onde alterare la soluzione di una o più controversie a beneficio di una parte.