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Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, in questa sezione, denominata “Amministrazione trasparente”, sono raccolti i dati e le informazioni che le Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito istituzionale ai sensi della normativa vigente.
In base a quanto previsto dal D.lgs.vo 13 marzo 2013 n.33 , recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, i dati e le informazioni mancanti verranno pubblicati appena disponibili.
Si avvisa che la presente sezione è in fase di aggiornamento
La Scuola Superiore dell’Avvocatura osserva, in quanto compatibile, il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità adottato dal Consiglio Nazionale Forense , sia per ciò che concerne le misure anticorruttive, che per quelle in materia di trasparenza.
ARCHIVIO:
Piano integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità 2017 -2019 (aggiornamento del Piano adottato dal CNF con delibera del 22 febbraio 2019)
Allegato A – Aree di rischio (aggiornamento del 22 febbraio 2019)
Allegato B – Misure di prevenzione (aggiornamento del 22 febbraio 2019)
Codice etico e di comportamento del Consiglio Nazionale Forense (aggiornamento del 22 febbraio 2019)
La presente sezione è in fase di aggiornamento
Consulenti e collaboratori
art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013
Incarichi amministrativi di vertice: Nell’ambito della struttura organizzativa della Scuola Superiore non sono previste figure amministrative di vertice.
art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013
Dirigenti: La Scuola Superiore allo stato, non è dotato di personale nel ruolo dirigenziale.
art. 10, comma 8, lett. d), art. 15, commi 1, 2 e 5, art. 41, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 33/2013
Posizioni organizzative: Nell’ambito della struttura organizzativa della Scuola Superiore dell’Avvocatura non sono previste posizioni organizzative.
art. 10, comma 8, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013
Dotazione organica: La Scuola Superiore dell’Avvocatura è dotata di n. 3 dipendenti a tempo indeterminato.
art. 16, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013
Personale non a tempo indeterminato: La Scuola Superiore dell’Avvocatura è dotata di n. 1 dipendente a tempo determinato.
art. 17, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013
Tassi di assenza
art. 16, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013
Tassi di assenza da gennaio 2024 a maggio 2024
Tassi di assenza da gennaio 2020 a novembre 2021
Tassi di assenza da gennaio 2020 a dicembre 2020
Tassi di assenza da gennaio 2019 a dicembre 2019
Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti: Negli anni dal 2016 e fino al 25 luglio 2024 non sono stati conferiti ed autorizzati incarichi esterni ai dipendenti della Scuola Superiore dell’Avvocatura.
art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013
Contrattazione collettiva
art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013
Contrattazione integrativa: La Scuola Superiore dell’Avvocatura non è dotata di un contratto integrativo.
art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013
Organismo indipendente di valutazione: La Scuola Superiore dell’Avvocatura non è dotata di organismo indipendente di valutazione, non essendo obbligata per legge.
La Scuola Superiore dell’Avvocatura non è tenuta a mappare il ciclo della gestione delle performance.
Negli anni dal 2015 e fino al 25 luglio 2024 non sono stati espletati bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
Negli anni dal 2015 e fino al 25 luglio 2024 non sono stati espletati bandi di gara.
La Scuola Superiore dell’Avvocatura non controlla né partecipa a nessun ente di diritto privato, né a società.
Le attività e i procedimenti della Scuola Superiore dell’Avvocatura sono riconducibili alle finalità statutarie.
La Scuola Superiore dell’Avvocatura non esercita controlli sulle imprese.
Art. 27 (Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari) comma 1 del d. lgs. 33 del 2013 e ss.mm.ii. in relazione al comma 2 dell’art. 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati)
Al 25 giugno 2024 la Scuola Superiore dell’Avvocatura non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.
Bilancio preventivo e consuntivo
art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013
ANNO 2025
Bilancio preventivo per l’anno 2025
Anno 2024
Bilancio preventivo per l’anno 2024
Anno 2023
Bilancio preventivo per l’anno 2023
Bilancio consuntivo per l’anno 2023
Nota integrativa al conto consuntivo dell’anno 2023
Anno 2022
Bilancio preventivo per l’anno 2022
Bilancio consuntivo per l’anno 2022
Nota integrativa al conto consuntivo dell’anno 2022
Anno 2021
Bilancio preventivo per l’anno 2021
Bilancio consuntivo per l’anno 2021
Nota integrativa al conto consuntivo dell’anno 2021
Anno 2020
Bilancio preventivo per l’anno 2020
Bilancio consuntivo per l’anno 2020
Nota integrativa al conto consuntivo dell’anno 2020
Anno 2019
Bilancio preventivo per l’anno 2019
Bilancio consuntivo per l’anno 2019
Nota integrativa al conto consuntivo dell’anno 2019
Anno 2018
Bilancio preventivo per l’anno 2018
Bilancio consuntivo dell’anno 2018
Nota integrativa al conto consuntivo dell’anno 2018
Anno 2017
Bilancio preventivo per l’anno 2017
Bilancio consuntivo per l’anno 2017
Anno 2016
Bilancio di previsione per l’anno 2016
Bilancio consuntivo per l’anno 2016
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013
Organi di revisione amministrativa e contabile
art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013
Relazione Revisori dei Conti – Bilancio consuntivo 2023
Relazione Revisori dei Conti – Bilancio consuntivo 2022
Relazione Revisori dei Conti – Bilancio consuntivo 2021
Relazione Revisori dei Conti – Bilancio consuntivo 2020
Relazione Revisori dei Conti – Bilancio consuntivo 2019
Relazione Revisori dei Conti – Bilancio consuntivo 2018
Tempi medi di erogazione dei servizi
art. 32, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013
L’Amministrazione eroga i servizi secondo i termini previsti dalla legge ovvero dalle disposizioni regolamentari vigenti per la conclusione del procedimento amministrativo.
IBAN e pagamenti informatici
art. 36 del D.Lgs. n. 33/2013
Indicatore di tempestività dei pagamenti
art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013
– L’Amministrazione provvede al pagamento in base ai termini indicati nelle fatture ricevute ovvero stabiliti nei contratti sottoscritti o nei singoli accordi commerciali.
La Scuola Superiore dell’Avvocatura non realizza opere pubbliche.
La Scuola Superiore dell’Avvocatura non svolge attività di pianificazione e governo del territorio.
La Scuola Superiore dell’Avvocatura non dispone di informazioni ambientali ai sensi dell’art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013.
La Scuola Superiore dell’Avvocatura non svolge interventi straordinari e di emergenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 33/2013.
L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:
a) il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);
b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).
Per quest’ultimo tipo di accesso l’ANAC si riserva di emanare apposite Linee guida nelle quali saranno fornite le necessarie indicazioni, anche in ordine alla auspicata pubblicazione del c.d. registro degli accessi (Delibera ANAC n. 1309/2016).
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l’istituto dell’accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.
L’istanza va presentata ai sensi dell’art. 5, comma 3,
a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
Come esercitare il diritto nell’ambito della Scuola Superiore dell’Avvocatura
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al Responsabile dell’accesso civico della Scuola Superiore dell’Avvocatura mediante l’utilizzo del modulo appositamente predisposto.
Si consiglia, qualora la richiesta avvenga tramite posta elettronica certificata, di indicare nell’oggetto della mail le parole “ACCESSO CIVICO”.
Il Responsabile per l’accesso civico provvede entro 30 giorni a pubblicare nel sito istituzionale della Scuola Superiore dell’Avvocatura il documento, l’informazione o il dato richiesto. Contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento. Se, invece, quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo o mancata risposta del Responsabile dell’accesso civico
Nel caso in cui il dirigente Responsabile dell’accesso civico della Scuola Superiore dell’Avvocatura ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al Responsabile della prevenzione della corruzione della Scuola Superiore dell’Avvocatura, soggetto titolare del potere sostitutivo, utilizzando l’apposito modello di richiesta.
Il titolare del potere sostitutivo, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo, provvede, nei termini di cui all’art. 2, comma 9 ter della legge n. 241/1990, alla pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola Superiore dell’Avvocatura di quanto richiesto e, contemporaneamente, ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Responsabile dell’accesso civico della Scuola Superiore dell’Avvocatura
Il Responsabile dell’accesso civico della Scuola Superiore dell’Avvocatura è la dott.ssa Erika Buralli.
L’indirizzo al quale inoltrare la richiesta è: accesso@scuolasuperioreavvocatura.it
Titolare del trattamento dei dati è Il Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF), con sede degli Uffici Amministrativi in Roma, Via del Governo Vecchio n. 3, C.F. 80409200583, tel. 06 977488, fax 06 97748829, in nome del Presidente pro tempore.
Responsabile del trattamento è la Scuola Superiore dell’Avvocatura, con sede in Roma, Piazza dell’Orologio n. 7, C.F.: 97433740582- P.I.: 13671011008, tel. 06 6872866 – 06 n68809840 – 06 688925, fax 06 6873013, e-mail: segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it, in nome del Vice-Presidente pro tempore.
Il Consiglio Nazionale Forense ha designato un Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), contattabile all’indirizzo email: dpo@consiglionazionaleforense.it.
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei compiti di rappresentanza istituzionale nazionale dell’avvocatura, affidati per Legge e per Regolamento al CNF e volti a favorire l’informazione istituzionale, l’aggiornamento personale, la preparazione e l’esperienza lavorativa degli avvocati e dei praticanti, la formazione professionale continua degli avvocati e dei praticanti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra gli scopi istituzionali del CNF e delle sue Fondazioni che intende curare, mediante pubblicazioni, newsletter, mailing list e strumenti sociali dell’informazione innovativi e tradizionali, l’informazione sulla propria attività e sugli argomenti d’interesse dell’avvocatura perseguiti attraverso le campagne formativo/informative:
Il Consiglio Nazionale Forense informa che i dati acquisiti dall’Elenco nazionale degli avvocati istituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 5, della legge 247 del 2012 e disponibili anche sul sito CNF (http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/ricerca-avvocati), ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività di erogazione di servizi formativi/informativi, proprie sedi o tramite il proprio sito internet:
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori autorizzati del CNF o delle imprese espressamente nominate come Responsabili o Sub-Responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica del sito o per la gestione operativa ed informatica dell’invio delle comunicazioni informative e newsletter).
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L’apposita istanza va indirizzata al CNF (Consiglio Nazionale Forense), Via del Governo Vecchio n. 3, 00186, Roma, email: urp@consiglionazionaleforense.it, anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati personali. L’interessato ha altresì diritto, nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso i servizi offerti dal CNF avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali (ex art. 77 del GDPR), o di adire le opportune sedi giudiziarie (ex art. 79 del GDPR).
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Il Consiglio Nazionale Forense e le sue Fondazioni trattano i dati personali in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (2016/679).
Il CNF ha predisposto un’apposita sezione (accessibile al seguente link) al fine di informare tutti gli Avvocati degli obblighi cui sono tenuti a in virtù dell’entrata in vigore della nuova disciplina sulla protezione dei dati personali.
Consulta qui il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016)
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